Riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente chiuso

Riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente chiuso
2 Maggio 2018 Redazione

Legge Regionale n. 30 del 03 novembre 2016 e s.m.i.,

“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente chiuso”

Gli esercenti attività (anche se in affitto), devono provvedere ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune interessato e ad ARPA Puglia. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni è prevista la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità dei locali interessati.

I livelli limite di esposizione al gas radon per le “Nuove costruzioni” e per tutti gli edifici esistenti sono:
a) per gli edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva;
b) per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non  può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superfice non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione.

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